Cosa sapere su "Accessibilità" siti web - European Accessibility Act

Il 28 giugno 2025 entra in vigore in Italia l'European Accessibility Act (EAA), una direttiva europea recepita con il Decreto Legislativo 82/2022, che vuole rendere prodotti e servizi digitali accessibili anche a persone con disabilità.
Ci riferiamo a persone con problemi fisici, mentali, intelletivi e sensoriali equivalenti oggi in Italia a 13 milioni di persone, ovvero il 22% della popolazione.
Cosa significa "accessibilità"?
I prodotti digitali sono a disposizione di tutti, ma richiedono alcune abilità per essere utilizzati. L’accessibilità di un sito permette:
- a una persona non vedente di navigare online con un software che legge ad alta voce quanto è rappresentato (anche le descrizioni delle immagini)
- a una persona con disturbi della sfera visiva di ingrandire le parti che gli interessano in modo da leggerlo correttamente
- a una persona daltonica può comprendere tutti i particolari
- a una persona con dislessia di comprendere i contenuti
- a una persona che non può usare il mouse di utilizzare il tabulatore della tastiera
- a una persona sorda di sentire i contenuti multimediali
Si parla dunque di accessibilità digitale come insieme di tecnologie e pratiche che assicurano a chiunque di poter utilizzare gli strumenti digitali senza difficoltà.
Cosa prevede la normativa?
L’EAA impone quindi che i prodotti e servizi digitali immessi sul mercato rispettino specifici requisiti di accessibilità. In particolare siti web, applicazioni mobili, e-commerce, servizi bancari online e piattaforme di streaming dovranno conformarsi agli standard WCAG 2.1 livello AA (Web Content Accessibility Guidelines) che prevedono:
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Navigazione permessa da tastiera
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Testi alternativi per immagini e video
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Contrasto cromatico adeguato tra testo e sfondo.
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Accessibilità dei contenuti multimediali tramite sottotitoli
- Compatibilità totale con i software che aiutano le persone disabili, ad esempio i lettori di schermo
Quali prodotti e servizi sono coinvolti dalla normativa?
L'accessibilità dei prodotti e servizi digitali immessi sul mercato o rilasciati a partire dal 28 giugno 2025 riguarda nello specifico:
- sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici
- determinati terminali self-service
- apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori, utilizzate per servizi di comunicazione elettronica o per accedere a servizi di media audiovisivi
- lettori di libri elettronici (e-reader)
- servizi di comunicazione elettronica
- servizi di accesso a media audiovisivi
- alcuni elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri (aereo, autobus, treno, nave)
- terminali self-service interattivi dei servizi di trasporti urbani, extraurbani e regionali;
- servizi bancari per consumatori
- libri elettronici (e-book) e software dedicati
- servizi di commercio elettronico
- raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo 112
Quali sono i soggetti obbligati a conformarsi alla normativa Accessibility Act ?
L'obbligo di conformarsi alla normativa riguarda:
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Grandi imprese: aziende con oltre 10 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 2 milioni di euro
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PMI: le Piccole e Medie Imprese che operano in settori considerati essenziali, come banche, telecomunicazioni, trasporti ed e-commerce.
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Enti pubblici: già soggetti alla Legge Stanca (L. 4/2004), devono continuare a garantire l'accessibilità dei propri siti e applicazioni
Quali sono i soggetti non obbligati dalla normativa Accessibility Act ?
Gli unici operatori economici svincolati dall'applicazione della direttiva sono le microimprese ovvero imprese che hanno meno di 10 dipendenti e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Le PMI, o Piccole e Medie Imprese, ovvero le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, possono invece essere escluse dal vincolo invocando "l'onere sproporzionato".
Cos'è "l'onere sproporzionato"?
Si definisce onere sproporzionato i casi in cui i costi per rendere accessibile un prodotto o servizio sono tali da renderne antieconomica la produzione, distribuzione o vendita. La deroga è valida anche quando l’applicazione di tutte le norme di accessibilità comportino uno stravolgimento sostanziale della natura di un prodotto o di un servizio per renderlo accessibile.
Le PMI devono documentare con dati e motivazioni l'eventuale onere di messa a norma dei prodotti e servizi. La relativa documentazione va conservata per un periodo non inferiore a 5 anni e va rinnovata quando il servizio è modificato, richiesto dall'autorità di controllo, e comunque ogni 5 anni.
Come si documenta "l'onere sproporzionato"?
L’azienda deve produrre una valutazione formale e motivata che include:
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Analisi economica
Costi stimati dell’adeguamento (sviluppo, formazione, consulenze, strumenti), impatto economico complessivo sul bilancio dell’azienda, proporzione dei costi rispetto al fatturato o alla dimensione aziendale.
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Valutazione tecnica
Complessità tecnica nel modificare il sito o l’app per renderla accessibile, presenza di sistemi legacy difficilmente adattabili, eventuali limitazioni tecniche che impediscono l’adozione delle linee guida WCAG 2.1.
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Valutazione organizzativa
Carenze di risorse interne con competenze sull’accessibilità, tempistiche incompatibili con scadenze operative o commerciali.
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Analisi dei benefici previsti
Potenziale impatto dell’adeguamento sugli utenti con disabilità, numero stimato di utenti che trarrebbero vantaggio dall’adeguamento.
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Esplorazione di soluzioni alternative
Eventuali misure parziali o interventi compensativi già adottati (es. assistenza telefonica, versioni alternative di contenuti).
La dichiarazione deve essere pubblica e facilmente accessibile, generalmente pubblicata sul sito web dell’organizzazione. L’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) o l’autorità preposta può valutare e contestare la dichiarazione, richiedendo chiarimenti o documentazione integrativa. L’azienda deve rivalutare periodicamente la condizione di onere sproporzionato, in caso di variazioni tecniche o economiche.
Sanzioni
Il mancato adeguamento alle normative di "Accessibilità" può comportare sanzioni amministrative e danni reputazionali. In particolare:
- Ritiro del prodotto dal mercato
- Oscuramento del servizio o ritiro dell’app mobile dallo store
- Sanzioni amministrative pecuniarie dai 2.500 € ai 40.000 € (PMI)
- Sanzioni amministrative pecuniarie fino al 5% del fatturato (Corporate)
Adeguarsi alla normativa non solo evita sanzioni, ma rappresenta un'opportunità per ampliare il proprio pubblico e migliorare l'esperienza utente per tutti.
La foto utilizzata in questo articolo è stata creata con chat GPT