Cosa sapere su "Accessibilità" siti web - European Accessibility Act

Cosa sapere su

Il 28 giugno 2025 entra in vigore in Italia l'European Accessibility Act (EAA), una direttiva europea recepita con il Decreto Legislativo 82/2022, che vuole rendere prodotti e servizi digitali accessibili anche a persone con disabilità.

Ci riferiamo a persone con problemi fisici, mentali, intelletivi e sensoriali equivalenti oggi in Italia a 13 milioni di persone, ovvero il 22% della popolazione. 

Cosa significa "accessibilità"?

I prodotti digitali sono a disposizione di tutti, ma richiedono alcune abilità per essere utilizzati. L’accessibilità di un sito permette:

  • a una persona non vedente di navigare online con un software che legge ad alta voce quanto è rappresentato (anche le descrizioni delle immagini)
  • a una persona con disturbi della sfera visiva di ingrandire le parti che gli interessano in modo da leggerlo correttamente
  • a una persona daltonica può comprendere tutti i particolari
  • a una persona con dislessia di comprendere i contenuti
  • a una persona che non può usare il mouse di utilizzare il tabulatore della tastiera
  • a una persona sorda di sentire i contenuti multimediali

Si parla dunque di accessibilità digitale come insieme di tecnologie e pratiche che assicurano a chiunque di poter utilizzare gli strumenti digitali senza difficoltà.
 

Cosa prevede la normativa?

L’EAA impone quindi che i prodotti e servizi digitali immessi sul mercato rispettino specifici requisiti di accessibilità. In particolare siti web, applicazioni mobili, e-commerce, servizi bancari online e piattaforme di streaming dovranno conformarsi agli standard WCAG 2.1 livello AA (Web Content Accessibility Guidelines) che prevedono:

  • Navigazione permessa da tastiera

  • Testi alternativi per immagini e video

  • Contrasto cromatico adeguato tra testo e sfondo.

  • Accessibilità dei contenuti multimediali tramite sottotitoli

  • Compatibilità totale con i software che aiutano le persone disabili, ad esempio i lettori di schermo
     

Quali prodotti e servizi sono coinvolti dalla normativa?

L'accessibilità dei prodotti e servizi digitali immessi sul mercato o rilasciati a partire dal 28 giugno 2025 riguarda nello specifico:

  • sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici
  • determinati terminali self-service
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori, utilizzate per servizi di comunicazione elettronica o per accedere a servizi di media audiovisivi
  • lettori di libri elettronici (e-reader)
  • servizi di comunicazione elettronica
  • servizi di accesso a media audiovisivi
  • alcuni elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri (aereo, autobus, treno, nave)
  • terminali self-service interattivi dei servizi di trasporti urbani, extraurbani e regionali;
  • servizi bancari per consumatori
  • libri elettronici (e-book) e software dedicati
  • servizi di commercio elettronico
  • raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo 112

 

Quali sono i soggetti obbligati a conformarsi alla normativa Accessibility Act ?

L'obbligo di conformarsi alla normativa riguarda:​

  • Grandi imprese: aziende con oltre 10 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 2 milioni di euro

  • PMI: le Piccole e Medie Imprese che operano in settori considerati essenziali, come banche, telecomunicazioni, trasporti ed e-commerce.

  • Enti pubblici: già soggetti alla Legge Stanca (L. 4/2004), devono continuare a garantire l'accessibilità dei propri siti e applicazioni

 

Quali sono i soggetti non obbligati dalla normativa Accessibility Act ?

Gli unici operatori economici svincolati dall'applicazione della direttiva sono le microimprese ovvero imprese che hanno meno di 10 dipendenti e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Le PMI, o Piccole e Medie Imprese, ovvero le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, possono invece essere escluse dal vincolo invocando "l'onere sproporzionato".

 

Cos'è "l'onere sproporzionato"?

Si definisce onere sproporzionato i casi in cui i costi per rendere accessibile un prodotto o servizio sono tali da renderne antieconomica la produzione, distribuzione o vendita. La deroga è valida anche quando l’applicazione di tutte le norme di accessibilità comportino uno stravolgimento sostanziale della natura di un prodotto o di un servizio per renderlo accessibile.

Le PMI devono documentare con dati e motivazioni l'eventuale onere di messa a norma dei prodotti e servizi. La relativa documentazione va conservata per un periodo non inferiore a 5 anni e va rinnovata quando il servizio è modificato, richiesto dall'autorità di controllo, e comunque ogni 5 anni.

 

Come si documenta "l'onere sproporzionato"?

L’azienda deve produrre una valutazione formale e motivata che include:

  1. Analisi economica
    Costi stimati dell’adeguamento (sviluppo, formazione, consulenze, strumenti), impatto economico complessivo sul bilancio dell’azienda, proporzione dei costi rispetto al fatturato o alla dimensione aziendale.

  2. Valutazione tecnica
    Complessità tecnica nel modificare il sito o l’app per renderla accessibile, presenza di sistemi legacy difficilmente adattabili, eventuali limitazioni tecniche che impediscono l’adozione delle linee guida WCAG 2.1.

  3. Valutazione organizzativa
    Carenze di risorse interne con competenze sull’accessibilità, tempistiche incompatibili con scadenze operative o commerciali.

  4. Analisi dei benefici previsti
    Potenziale impatto dell’adeguamento sugli utenti con disabilità, numero stimato di utenti che trarrebbero vantaggio dall’adeguamento.

  5. Esplorazione di soluzioni alternative
    Eventuali misure parziali o interventi compensativi già adottati (es. assistenza telefonica, versioni alternative di contenuti).

La dichiarazione deve essere pubblica e facilmente accessibile, generalmente pubblicata sul sito web dell’organizzazione. L’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) o l’autorità preposta può valutare e contestare la dichiarazione, richiedendo chiarimenti o documentazione integrativa. L’azienda deve rivalutare periodicamente la condizione di onere sproporzionato, in caso di variazioni tecniche o economiche.

 

Sanzioni

Il mancato adeguamento alle normative di "Accessibilità" può comportare sanzioni amministrative e danni reputazionali. In particolare:

  • Ritiro del prodotto dal mercato
  • Oscuramento del servizio o ritiro dell’app mobile dallo store
  • Sanzioni amministrative pecuniarie dai 2.500 € ai 40.000 € (PMI)
  • Sanzioni amministrative pecuniarie fino al 5% del fatturato (Corporate)

Adeguarsi alla normativa non solo evita sanzioni, ma rappresenta un'opportunità per ampliare il proprio pubblico e migliorare l'esperienza utente per tutti.

 

 

La foto utilizzata in questo articolo è stata creata con chat GPT